Status di Esportatore Autorizzato (EA) – 01.02.2020 L’Agenzia Dogane Monopoli non ritiene più attuale la semplificazione procedurale del rilascio dei certificati EUR 1e ATR previdimati. Tali certificati saranno gradualmente eliminati e si procederà verso un sistema di prove d’origine costituite solo dalla dichiarazione di origine su fattura con autorizzazione ministeriale, senza limiti di valore. COSA SIGNIFICA QUESTO PER VOI? Entro la fine di gennaio 2020, chi esporta abitualmente o saltuariamente dall’Italia verso la Svizzera, dovrà richiedere lo status di esportatore autorizzato. • Status di esportatore autorizzato In base alla normativa comunitaria, l’esportatore in possesso di tale qualifica può attestare l’origine preferenziale delle proprie merci mediante la “dichiarazione su fattura”, senza limite di valore e senza la necessità di presentare altri certificati di origine preferenziale. • Come richiedere lo status di esportatore autorizzato Presentare apposita domanda scritta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, in base alla propria sede amministrativa. Nell’istanza l’esportatore deve indicare: o Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti o Se è produttore o commerciante o Le merci che vengono esportate con la procedura richiesta o Che effettua esportazioni in maniera regolare (non è importante il numero delle esportazioni effettuate in un anno, ma la cadenza regolare) o Che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata (nel caso si tratti di produttori, mediante la contabilità delle materie prime dell’azienda; nel caso di commercianti, mediante le prove di acquisto dei prodotti da commercializzare che ne attestino l’origine comunitaria) o Che è in grado di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci Al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’esportatore deve inoltre impegnarsi: o A emettere dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove e gli elementi contabili al momento dell’operazione; nel caso di fattura con merce preferenziale e non, inserire la dichiarazione ma specificare a fianco delle merci non preferenziali: paese, origine e peso. o A conservare qualsiasi documento giustificativo dell’origine (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione, ecc.) per un periodo di almeno tre anni (ad esclusione dell’Accordo con la Corea del Sud che prevede cinque anni); o A presentare in ogni momento alla dogana ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle autorità doganali. • Facsimile della domanda di richiesta dello status di esportatore autorizzato (in allegato) • Dopo aver analizzato la pratica, l’ufficio delle dogane competente per territorio predisporrà l’effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente, al fine di verificare: o La frequenza delle esportazioni o Che l’esportatore sia in grado di fornire garanzie sufficienti per l’accertamento dell’origine dei prodotti QMH/F-1.05/solo_logo/01.09/mg
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